Viaggiare in soprannumero in Camper
Quante volte ci è capitato di voler fare una scampagnata con i nostri migliori amici o un breve week-end? Visto che noi abbiamo 2 figli e anche i nostri amici ne hanno 2 abbiamo pensato di fare un’unico carico sul nostro camper omologato 6 posti e viaggiare in soprannumero in Camper.
Il dubbio che nasce spontaneo è se siamo in regola con il codice della strada, ma visto che due dei quattro bambini hanno meno di 10 anni ci rassicuriamo dicendoci “ma certo perché la legge dice che si possono trasportare un numero di persone pari a quelle omologate più due bambini sotto i dieci anni“.
Attenzione però perché in realtà non è così!
È vero che il codice della strada al comma 5 dell’articolo 169 consente di Viaggiare in soprannumero in Camper, ma solo per i veicoli individuati nelle lettere “A” e “C” dell’articolo 54 del codice della strada, mentre l’autocaravan è definito alla lettera “M”. Vediamo nello specifico cosa dice il codice dalla strada.
Articolo 54 Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento.
In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e
fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
A chi è consentito Viaggiare in soprannumero in Camper in relazione ai bambini?
L’articolo 169 comma 5 consente il soprannumero solo sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose che sono invece elencati nelle lettere A e C.
Così recita il Codice della strada
Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
5. Sulle autovetture (lettera A articolo 54 n.d.r.) e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose (lettera C articolo 54 n.d.r.) è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
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